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A.I.A.C$Rapporti società..



TESSERAMENTO TECNICI
(dal comunicato n. 10 del C.R.L.- Pag. 365)

Si rammenta alle Società che le "richieste emissione tessera di tecnico" da inviare al C.R.L. (Comintato Regionale Lombardo) sono solamente quelle riguardanti gli allenatori delle squadre di Eccellenza - Promozione e 1° Categoria. Tutte le altre richieste di "emissione tessera di tecnico" vanno inoltrate al Settore Tecnico della F.I.G.C. di coverciano. Si ricorda inoltre, che alle richieste inoltrate al C:R.L. devono essere allegati :

* una foto tessera del tecnico da tesserare

* copia del bollettino di versamento della quota associativa stag. 2004/2005

* copia dell'accordo ( a titolo oneroso o gratuito ) stipulato tra la Società e il tecnico

Si raccomanda, infine di inviare la richiesta emissione tessera di tecnico in un plico a parte, scrivendo sulla busta la dicitura "TESSERAMENTO TECNICO"

TESSERAMENTO

Nel corso della stagione sportiva NON E' AMMESSO IL DOPPIO TESSERAMENTO

Si ricorda, alle Società, che i tecnici nella medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi ne, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una Società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori professionisti, nonché da quanto previsto dal comma 2 dell'Art.27.

( vedi Articolo n.35 del Settore tecnico + Articolo n.38 delle N.O.I.F.)

Si ricorda che l'allenatore tesserato per una Società rimane vincolato con la Società medesima sino al termine della Stagione Sportiva (30 Giugno).

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L.N.D.
Comunicato Ufficiale n.1
( Disposizioni Generali - Par. III - Punto 14 )
(Persone ammesse nel recinto di gioco)

Per le gare organizzate in ambito Regionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la stagione in corso :

a) un dirigente accompagnatore ufficiale
b) un medico sociale
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, nei Campionati di cui al punto 18 del presente Comunicato Ufficiale, ovvero, in mancanza, un dirigente.
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente.
e) i calciatori di riserva

Relativamente agli Allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni

il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'appositi spazio nell'elenco di gara nello spazio " tessera personale FIGC" deve essere indicata la dizione R.E.T. all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la " copia per il tecnico " della richiesta di emissione tessera del tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento del tecnico. Le ipotesi di " allenatore mancante " possono essere individuate in :

non obbligatorietà deltesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. 3° Categoria) mancanza per causa di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato ( es. temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica ecc.) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato. Obbligo (entro 30 gg) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali. mancato tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficialidovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi

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DEPOSITO CONTRATTI
( Società - Allenatori ) Comunicazioni della LND
Allenatori : tesseramento ed accordi economici

Si invitano le Società a prendere buona nota di quanto appresso, riguardante il tesseramento degli allenatori e gli eventuali accordi di natura economica raggiunti dalle Società con gli stessi

E' fatto obbligo di depositare i contratti, le scritture e le dichiarazioni per tutti gli allenatori professionisti che operano nel settore dilettantistico, qualunque sia la squadra a loro affidata.

E' fatto, altresì, obbligo, di depositare gli accordi economici ( e, in loro assenza, le apposite dichiarazioni sottoscritte dalle Parti, attestanti l'inesistenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico) per gli allenatori per i quali viene chiesto il tesseramento per la conduzione tecnica della prima squadra di società partecipanti :

* al campionato Nazionale Dilettanti
* ai campionati regionali delle categorie "Eccellenza", "Promozione" , "Prima Categoria"
* al campionato di calcio a 5, serie A e serie A/2 e serie B
* al campionato nazionale di calcio femminile, serie A e serie B.
Per entrambe le categorie di allenatori innanzi considerate, le società dovranno inviare le richieste di tesseramento, unitamente ai contratti, alle scritture e alle dichiarazioni di cu isopra, alle Divisioni od ai Comitati di appartenenza, i quali provvederanno, poi, a trasferirle all'ufficio tesseramento della F.I.G.C. in Roma, trattenendo ai propri atti la restante documentazione, riguardante la materia economica.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Obbligo di impiego di calciatori
Stagione Sportiva 2004/05 e 2005/06
(Comunicato Ufficiale N. 2 del 8/7/2004 - Pag. 71/2 - Punto 3.1.1)

Si ricorda alle Società che il Consiglio Direttivo, avvalendosi della facoltà concessagli dalla L.N.D., ha stabilito l'obbligo per le Società di impiegare nelle singole gare dell'attività ufficiale 2004/2005, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse ( e, quindi anche in caso di sostituzione di uno o più dei partecipanti), almeno due calciatori giovani così come appresso indicato :

STAGIONE SPORTIVA 2004/2005
Eccellenza - Promozione n. 1 calciatore nato dal 1/1/1984
n. 1 calciatore nato dal 1/1/1985
Categoria Prima n. 2 calcaiatori nati dal 1/1/1983
Categoria Seconda n. 2 calciatori nati dal 1/1/1982
Categoria Terza n. 2 calciatori nati dal 1/1/1981

STAGIONE SPORTIVA 2005/2006
Eccellenza - Promozione n. 1 calciatore nato dal 1/1/1986
n. 1 calciatore nato dal 1/1/1987
Categoria Prima n. 2 calcaiatori nati dal 1/1/1985
Categoria Seconda n. 2 calciatori nati dal 1/1/1984
Categoria Terza n. 2 calciatori nati dal 1/1/1983

TALE OBBLIGO NON SUSSISTE:

in caso di espulsione dal campo
in caso di infortunio dei calciatori della suddetta fascia di età, ove siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite

L'inosservanza delle predette diasposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara previstta dall'art. 12, comma 5, del codice di giustizia sportiva.

RECLAMO :

L'eventuale recalmo dovrà esere presentato dalle Società interessate al Giudice Sportivo (che può, comunque, sempre procedere d'ufficio disponendo la modifica. in danno delle predette Società, del risultato conseguito sul campo) con le modalità previste dagli Art.34 e 42 del Codice di Giustizia Sportiva. Il Provvedimento del Giudice Sportivo può essere impugnato dalla Società soccombente dinanzi alla Commissione Disciplinare. L'impugnazione alla Commissione Disciplinare può essere, altresì, proposta dalle Società il cui interesse all'impugnazione sorga solo per effetto della decisione del Giudice Sportivo.